Carta d'Identità

Ultima modifica 10 maggio 2021

E' stato eliminato il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità; a partire da maggio 2011, quindi, la carta identità si rilascia dalla nascita (decreto legge 70/2011 convertito in legge 106/2011).

Descrizione
La carta d'identità è un documento di riconoscimento rilasciato a tutti i cittadini dalla nascita, con una validità differenziata a seconda all'età del titolare

Validità

La validità della carta cambia a seconda dell'età del titolare:

  • minori di 3 anni - triennale
  • dai 3 ai 18 anni - quinquennale
  • maggiori di 18 anni - decennale.

E' possibile richiedere una nuova carta di identità nei 180 giorni precedenti la scadenza.

Precisazioni sulla validità delle carte già rilasciate
Chi è in possesso di carta di identità cartacea o elettronica emessa a partire dal 26 giugno 2003, e quindi ancora valida al momento dell'entrata in vigore decreto del 25/06/08, può chiedere la proroga del documento per altri 5 anni.

ATTENZIONE: considerati i disagi provocati dal mancato riconoscimento della proroga da parte di numerosi paesi esteri si consiglia, a chi deve recarsi all'estero, di chiedere una nuova carta di identità cartacea o una nuova Cie (circolare del Ministero Interno n. 23 del 28/07/2010).

Documentazione da presentare
3 fototessera a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto (*), non di profilo e con gli occhi ben visibili; 
NON SI ACCETTANO LE FOTO RITOCCATE 
(per i requisiti delle fotografie consultare il sito della Polizia di Stato);

la precedente carta d'identità o, in mancanza di questa, un valido documento di riconoscimento.

(*) La circolare del Ministero dell'interno del 14 marzo 2005 n. 4 impartisce precise disposizioni sull'uso del copricapo ai cittadini che professano culti religiosi diversi da quello cattolico.

Carta d'identità valida per l'espatrio

La carta d'identità viene rilasciata con modalità diverse a seconda di chi ne fa richiesta.
Riportiamo i diversi casi:

PERSONA MAGGIORENNE
Nessuna documentazione da presentare oltre quella sopraindicata.

GENITORE CON FIGLI MINORI
- se coniugato o unico esercente la patria potestà, nessuna ulteriore formalità;
- se separato, divorziato o genitore naturale non o convivente con l'altro, è necessario l'assenso dell'altro genitore o l'esibizione della sentenza di separazione o divorzio in cui sia stabilito il reciproco assenso all'espatrio; in mancanza di assenso è necessario un provvedimento del giudice tutelare.

PERSONA MINORENNE
E' sempre necessaria la presenza del minore accompagnato da:
- entrambi i genitori;
- un solo genitore, munito dell'atto di assenso e fotocopia del documento dell'altro genitore
- unico genitore esercente la patria potestà;
- tutore munito di atto di nomina.

Attenzione: le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all'estero non accompagnati da uno dei genitori o chi ne fa le veci, siano muniti di un dichiarazione che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o dalla autorità consolari.
Per quanto riguarda invece i minori di 14 anni che si recano all'estero con i genitori, si consiglia di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità, o la nomina a tutore).
Circolare del Ministero dell'Interno n. 15 del 26/5/2011.

COSTO
€.5,42 per diritto fisso e di segreteria

CARTA D'IDENDITA' PER STRANIERI E ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
I cittadini stranieri possono ottenere il rilascio di una carta d'identità non valida per l'espatrio presentando, oltre alle foto, permesso di soggiorno e passaporto entrambi in corso di validità.
Gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) devono essere in possesso di un valido documento d'identità italiano; per loro è possibile ottenere il rilascio della carta d'identità anche presso le sedi consolari.

DUPLICATO
Può essere richiesto il rilascio di un nuovo documento in caso di:
deterioramento
deve essere restituito il documento deteriorato, altrimenti deve essere presentata denuncia di smarrimento all'autorità di Pubblica sicurezza;
furto o smarrimento
è necessario presentare, oltre alle fotografie, la denuncia inoltrata all'autorità di Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri) e un valido documento di riconoscimento; 



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