IMU 2017

Ultima modifica 25 maggio 2023

Imposta municipale propria (IMU) anno 2017

La legge di stabilità per l’anno 2016 ha introdotto importanti novità alla normativa IMU attualmente vigente con particolare riferimento a:

  • riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari (ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9) concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale a condizione che:
    • il contratto sia registrato;
    • il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
    • il comodante possieda un solo immobile in Italia; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.

Per ottenere il beneficio deve essere presentata la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalla normativa.

  • riduzione al 75% dell’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a “canone concordato”;
  • esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune.

Quando si deve pagare

L’Imu deve essere versata in autoliquidazione in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Chi deve pagare

Sono soggetti passivi dell’Imu:

  • tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) a titolo di proprietà, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, ad esclusione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, alle quali l’imposta si applica);
  • i titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto tenuto al versamento dell'imposta è il concessionario;
  • per i cittadini italiani iscritti all’ A.I.R.E. si rimanda alla normativa vigente.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, qualora manchi il requisito oggettivo oppure quello soggettivo, l’immobile è soggetto all’IMU con aliquota ordinaria, ma non alla TASI (aliquota TASI pari a zero).

Per l'anno 2017 sono confermati i valori venali delle aree fabbricabili già deliberati dalla Giunta Comunale per l'anno 2013.

Quanto si deve pagare

L’Imu deve essere versata in autoliquidazione, applicando al valore del fabbricato, del terreno o dell’area fabbricabile le seguenti aliquote e detrazioni, approvate dal Consiglio Comunale e specificate nel Regolamento IUC alla Sezione Imu:

  • aliquota di base 0,94 per cento;
  • aliquota per abitazione principale 0,4 per cento, da applicare solo alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
  • aliquota di base ridotta allo 0,53 per cento per le unità immobiliari locate a “canoni concordati” (a questa aliquota deve essere applicata la riduzione prevista dalla normativa vigente);
  • aliquota di base ridotta allo 0,4 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art.93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
  • detrazione per abitazione principale, nella misura base stabilita dalla norma.

La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso lo Sportello Catastale Evoluto di Alba, Via Romita n.6.

Il modello F24 può essere scaricato e stampato dalla sezione "Modulistica Tributi" del presente sito, ove sono riportate anche le istruzioni relative alla compilazione.

Quando si deve presentare la dichiarazione

La dichiarazione, per l’anno 2017, deve essere presentata tramite l’apposito modello ministeriale entro il 30 giugno 2018.

Valori venali aree fabbricabili
18-08-2022

Allegato formato pdf

Regolamento IUC
18-08-2022

Allegato formato pdf


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