Denunce cemento armato
Ultima modifica 3 agosto 2024
Normativa di riferimento
Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).
Legge Regionale n. 44 del 26 Aprile 2000 e n. 5 del 15 Marzo 2001, in attuazione del Decreto Legislativo n. 112/98: trasferimento delle competenze agli Enti Locali.
Procedura
Le opere in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica devono essere denunciate dal costruttore, mediante trasmissione allo Sportello Unico dell'Edilizia, prima del loro inizio.
Le denunce strutturali dovranno essere trasmesse mediante Sportello Unico Digitale, utilizzando l'apposita modulistica.
I diritti di segreteria, secondo la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18.05.2005, corrispondono a:
- Denunce opere in Cemento Armato normale e prefabbricato ed a struttura metallica (legge 1086/71): 100% delle voci corrispondenti alla pratica edilizia cui inerisce
- Collaudi opere in Cemento Armato normale e prefabbricato ed a struttura metallica (legge 1086/71): € 52,00
Gli stessi dovranno essere versati tramite PagoPa.
La Regione Piemonte ha rilasciato, con nota prot. n. 27263 del 30/05/2024, la comunicazione di attivazione portale MUDE OPEN per la ricezione delle denunce sismiche di competenza degli uffici tecnici regionali, a partire dal 01/07/2024.